Ugo di Toscana


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Statuto e Regolamento

Amministrazione

E' disponibile la versione PDF scaricabile del Regolamento e del modulo per la Domanda di Ammissione

Il Regolamento Interno

Nel mese di Settembre 2000 il C.d.A. ha approvato il seguente nuovo Regolamento Interno, che con decorrenza immediata provvederà a regolare il funzionamento interno della ns. Compagnia.

 

Regolamento interno
Settembre 2000

Terminologia
 
Art. 1 - Modalità di affiliazione alla Compagnia

1.1 - Categorie dei Soci
1.2 - Anno Sociale
1.3 - Ammissione
1.4 - Dimissioni
 

Art. 2 - Diritti e doveri dei Soci

2.1 - Quota Sociale annua
2.2 - Tessera sociale
2.3 - Diritti dei Soci
2.4 - Doveri dei Soci

 
Art. 3 - Organi Societari

3.1 - Consiglio di Amministrazione
3.2 - Collegio dei Probi Viri
3.3 - Sezioni Staccate

 
Art. 4 - Disposizioni generali

4.1 - Stemma
4.2 - Stendardo
4.3 - Divisa sportiva
4.4 - Sedi Sociali e Sportive
4.5 - Materiali ed attrezzature sportive
4.6 - Classificazione sportiva
4.7 - Documenti ed archivi

 
Art. 5 - Norme di comportamento

5.1 - Norme generali di Comportamento

 
Art. 6 - Provvedimenti disciplinari

6.1 - Sanzioni
6.2 - Procedura

 
Art. 7 - Approvazione

 

Terminologia     Torna a Regolamento Interno

Con il termine "Compagnia" si intende la "1a Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze "UGO DI TOSCANA" Società Cooperativa r.l.
Con il termine "Socio" si intende l'affiliato alla suddetta Compagnia, secondo le differenziazioni di seguito specificate.
Con la sigla "FITARCO" si intende la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, riconosciuta dal CONI.
 

Art. 1 - Modalità di affiliazione alla Compagnia    Torna a Regolamento Interno

1.1 - Categorie dei Soci

La Compagnia è formata dalle seguenti categorie di Soci:

 

a) SOCI COSTITUENTI

coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

 
b) SOCI FONDATORI

coloro che sono entrati a far parte della Società Cooperativa "Ugo di Toscana S.r.l." entro il 31/12/1989;

 
c) SOCI ORDINARI

tutti coloro che fanno parte della "Società Cooperativa Ugo di Toscana S.r.l.";

 
d) SOCI FREQUENTATORI

tutti coloro che non appartenendo alle precedenti categorie, aderiscono all'attività sociale secondo le norma indicate dal presente Regolamento;

 
e) SOCI SOSTENITORI

tutti i simpatizzanti della Compagnia, che non esercitano attività sportiva;

 
f) SOCI D'ONORE

sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta dal C.d.A. fra le persone che si sono distinte per le speciali benemerenze verso la Compagnia, e degne di speciale considerazione; sono comunque esenti dall'obbligo di ogni quota sociale;

 
g) SOCI ONORARI

il C.d.A. può conferire la tessera di Socio Onorario per motivi di reciprocità verso le altre Associazioni o comunque a titolo di cortesia, deliberando con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

 
h) ALTRE CATEGORIE

il C.d.A. ha facoltà di creare delle categorie speciali, in relazione ad esigenze e situazioni particolari (familiari, fasce giovanili, soci temporanei, etc.).

1.2 - Anno Sociale  Torna a Regolamento Interno

L'Anno Sociale ha durata dal 1 Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo.

 

1.3 - Ammissione   Torna a Regolamento Interno

L'aspirante Socio Ordinario dovrà inoltrare richiesta scritta di ammissione alla Compagnia, indirizzata al C.d.A. secondo l'apposito modulo predisposto e riportato in allegato.

Per tutte le altre categorie di Soci la suddetta richiesta dovrà essere indirizzata alla Segreteria.

Alla richiesta dovrà essere allegata una certificazione medica che attesti l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica del tiro con l'arco; per i Soci Agonisti è richiesta invece l'idoneità alla attività agonistica, rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Nel caso in cui l'aspirante Socio sia minorenne, la domanda dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

Nella richiesta di ammissione dovranno essere indicati tutti i dati anagrafici, comprensivi del Codice Fiscale e l'assenso al trattamento dei dati personali, per i soli fini Sociali e FITARCO.

Ogni richiesta di ammissione a Socio dovrà essere esaminata ed approvata dal C.d.A.

E' facoltà del C.d.A. respingere, in maniera insindacabile e senza alcun obbligo di fornire la motivazione, qualsiasi richiesta di ammissione.

E' facoltà del C.d.A. di istituire dei periodi di prova o di aspirantato.

 

1.4 - Dimissioni   Torna a Regolamento Interno

I Soci che non desiderassero più far parte della Compagnia, devono inviare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. al C.d.A. le loro dimissioni entro sessanta giorni precedenti l'inizio dell'Anno Sociale a decorrere dal quale intendono dimettersi (entro il 31 Agosto dell'Anno Sociale in corso).

In assenza della suddetta comunicazione il Socio si intende riconfermato automaticamente per l'anno sociale successivo e sarà obbligatoriamente tenuto a pagare la quota sociale stabilita dal C.d.A.

 

Art. 2 - Diritti e doveri dei Soci   Torna a Regolamento Interno

2.1 - Quota Sociale annua

La quota sociale annua stabilita dal C.d.A. dovrà essere versata anticipatamente entro il 31 Ottobre di ciascun anno nei modi e nei termini stabiliti dal C.d.A. stesso.

L'entità delle quote potrà essere stabilità in misure differenti, in relazione alle diverse categorie dei Soci.

La quota sociale annua è comprensiva di una polizza assicurativa di tutela contro gli infortuni occorsi durante la pratica sportiva.

Gli importi delle quote annue verranno stabilite e comunicate ai Soci con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la loro corresponsione.

I soci non in regola con il pagamento delle quote si intendono sospesi in via cautelativa, e non potranno cioè partecipare all'attività agonistica e quindi privati di ogni diritto che loro potesse derivare dallo Statuto e dal presente Regolamento Interno, e da tutte le altre disposizioni emanate dal C.d.A.

In caso di mancato pagamento delle quote sociali annue, si provvederà (laddove si rendesse necessario) anche alla riscossione coatta della suddetta quota, oltre alle eventuali penalità stabilite dal C.d.A. Le eventuali imposte sulle quote sociali saranno esclusivamente a carico dei Soci inadempienti, così come ogni altra spesa conseguente ad atti tesi al recupero forzoso di quanto dovuto.

Laddove per il secondo anno consecutivo il Socio non dovesse regolarmente provvedere al pagamento della quota sociale annua entro i termini stabiliti, il Socio sarà considerato a tutti gli effetti dimissionario, fermo restando il diritto della Compagnia al recupero del debito pregresso.

 

2.2 - Tessera sociale   Torna a Regolamento Interno

La tessera sociale viene rilasciata dalla Segreteria al momento della prima iscrizione o del rinnovo annuale dell'iscrizione alla Compagnia.

In essa sono evidenziate le generalità del possessore, i termini di validità della stessa, le modalità e limitazioni di accesso alle Sedi Sociali.

Essa riporta sul retro inoltre alcune informazioni che possono essere utili in caso di necessità, quali:

  • gruppo sanguigno;

  • numeri telefonici da chiamare in caso di infortunio od altra emergenza;

  • qualsiasi altra nota di rilevante importanza.

La compilazione e la veridicità di tali informazioni personali è a carico del Socio, e quindi la Compagnia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alla veridicità delle stesse.

Durante l'attività sportiva la tessera dovrà essere sempre esposta in maniera ben visibile sull'abbigliamento di ciascun Socio, ed in ogni caso presentata al Responsabile dell'Impianto e/o al Responsabile sulla linea di tiro al momento dell'accesso ai poligoni di tiro oppure ogniqualvolta ne venga fatta richiesta.

E' facoltà insindacabile del Responsabile del campo provvedere ad allontanare il Socio che non dovesse avere con sé la tessera sociale e che comunque a seguito della comunicazione della Segreteria non risulti in regola con le nostre normative.

 

2.3 - Diritti dei Soci  Torna a Regolamento Interno

  • i Soci Costituenti, Fondatori ed Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee della Compagnia e possono essere eletti a cariche sociali.

     

  • tutte le categorie dei Soci possono avere accesso alle strutture non sportive della Compagnia e partecipare a tutte le attività ricreative indette;

     

  • i Soci Ordinari e Frequentatori possono partecipare alle gare a calendario FITARCO sotto l'egida della Compagnia "UGO DI TOSCANA", se in regola con i requisiti previsti;

     

  • a causa dei differenti costi di gestione, è prevista una differenziazione tra l'accesso al campo all'aperto e l'impianto al chiuso per ciascuna categoria di Soci: le diverse modalità di accesso saranno diffuse insieme alle Quote Sociali così come previsto dall'art. 2.1 ed affisse all'Albo Sociale.

     

2.4 - Doveri dei Soci  Torna a Regolamento Interno

Ciascun Socio dovrà attenersi ai seguenti principali doveri:

a) Comportarsi sempre ed in ogni luogo e occasione ed in particolare per quanto riguarda le attività sportive e sociali della Compagnia, nel pieno rispetto dell'etica sociale e sportiva, e di astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica all'interno della Compagnia;

b) Conoscere ed accettare senza alcuna riserva gli Ordini di Servizio ed il Regolamento interno della Compagnia vigenti al momento della sottoscrizione della domanda e tutte le modifiche che venissero in seguito apportate alle une o all'altro;

c) Prestare la propria disponibilità alla organizzazione e partecipazione alle manifestazioni sociali e sportive promosse dalla Compagnia, secondo il calendario e le modalità previste all'inizio di ciascun anno sportivo.

d) Impegnarsi a non adire mai per la tutela dei propri eventuali diritti ed interessi e per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente alla attività sociale e sportiva ad altra autorità che non sia quella sociale o, a seconda del caso, federale, accettandone per espressa convenzione le decisioni, impegnandosi altresì a non provocare in nessun modo l'intervento di Autorità, Enti o persone estranee alla Compagnia o, a seconda del caso, alla FITARCO, per ostacolare le decisioni di cui sopra, che sono inappellabili;

e) Rispettare tutte le direttive disciplinari e sportive, siano esse sotto forma di Regolamento o Ordini di Servizio della Compagnia o della Federazione od Enti cui la stessa aderisce per Statuto;

f) Comunicare tempestivamente alla Segreteria qualsiasi variazione dei dati anagrafici presentati nella richiesta di ammissione;

g) Provvedere al pagamento puntuale delle Quote Sociali annue come stabilito ai sensi di Statuto e Regolamento, di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione, nonché dei contributi straordinari che il Consiglio stesso potesse stabilire;

h) Tener sollevata ed indenne la Compagnia ed i suoi organi dai danni che potesse provocare col suo comportamento o che potesse subire in conseguenza dello stesso nonché dalla errata o non aggiornata dichiarazione dei dati anagrafici forniti alla Compagnia;

i) Ricorrere per le iscrizioni alle gare di calendario FITARCO esclusivamente tramite le modalità stabilite dalla Compagnia: ogni altra modalità solleverà la Compagnia nei confronti delle altre Società e potrà essere passibile di provvedimento disciplinare;

j) Poiché le seguenti attività coinvolgono l'immagine e la politica sportiva della Compagnia, è fatto obbligo al Socio di richiedere l'autorizzazione del C.d.A. per la partecipazione ad attività arcieristiche quali:

 

  • gare non a calendario FITARCO;

  • corsi di aggiornamento sia come docenti che discenti;

  • meetings arcieristici;

  • corsi per istruttori, per arbitri, direttori dei tiri;

  • rappresentanza della Compagnia in ogni manifestazione diversa da quelle previste.

Art. 3 - Organi Societari  Torna a Regolamento Interno

3.1 - Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A., nella sua prima riunione seguente l'elezione nomina il Presidente, un Vice Presidente Vicario, un Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, costituendo quindi l'Ufficio di Presidenza.

Oltre le funzioni descritte nello Statuto, il C.d.A. dirige ed amministra la Società esercitando le funzioni non riservate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento agli altri organi sociali, e in particolare:

a) emana regolamenti specifici per il buon andamento della Compagnia, e vigila sull'applicazione dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno;

b) esamina le domande di ammissione secondo quanto disposto dal presente Regolamento e delibera sulle stesse;

c) conferisce incarichi e nomina responsabili, tra cui i Delegati delle Sezioni staccate;

d) stabilisce l'ammontare delle Quote Sociali annue ed eventuali contribuzioni straordinarie;

e) provvede, con mezzi che riterrà necessari, alla buona conservazione della Sede e delle installazioni sportive e non sportive;

f) nomina i Soci Onorari e propone all'Assemblea la nomina dei Soci d'Onore;

g) delibera autonomamente in materia disciplinare, se necessario consultando il Collegio dei ProbiViri.

 

3.2 - Collegio dei Probi Viri   Torna a Regolamento Interno

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri ed ha l'incarico di esaminare ogni questione in materia disciplinare inviatagli dal C.d.A, secondo quanto previsto dall'art. 6.2 e propone al Consiglio stesso i provvedimenti e le sanzioni.

 

3.3 - Sezioni Staccate   Torna a Regolamento Interno

Il C.d.A. potrà istituire Sezioni Staccate della Società, allo scopo di promuovere la pratica e la diffusione del tiro con l'arco.

Tali Sezioni sono in tutto e per tutto parte integrante della Compagnia, con la sola particolarità di essere situate territorialmente distanti dalla sede principale di Firenze.

Anche tali Soci quindi sono obbligati all'osservanza dello Statuto e del presente Regolamento Organico.

I Responsabili delle Sezioni Staccate parteciperanno su invito del Presidente del C.d.A. e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio stesso, e potranno intervenire su questioni specifiche e per singoli argomenti.

Le Sezioni Staccate potranno utilizzare insieme allo stemma della "Ugo di Toscana" anche disegni e/o stemmi approvati dal C.d.A, inerenti alla località in cui si trovano, integrando la denominazione secondo il seguente esempio:

 

1a Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze
"Ugo di Toscana"
Sezione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Le Sezioni Staccate dovranno ricorrere obbligatoriamente alla "Ugo di Toscana" per la pratica dell'attività agonistica in seno alla FITARCO, mentre saranno del tutto autonome per quanto concerne l'attività arcieristica locale.

Le attività promozionali a livello locale saranno svolte in piena autonomia dai Soci della Sezione Staccata, mentre le attività intese a promuovere la pratica agonistica dovranno essere coordinate da un incaricato nominato dal C.d.A.

Le Sezioni Staccate dovranno comunque comunicare alla Segreteria della Compagnia tutte le attività che intraprenderanno, allo scopo di permettere al C.d.A. di conoscere esattamente tutte le attività che si svolgono aul territorio e che coinvolgono il nome della Compagnia.

 

Art. 4 - Disposizioni generali   Torna a Regolamento Interno

4.1 - Stemma

Lo stemma della Ugo di Toscana è una croce potenziata d'oro in campo rosso, cantonata da quattro piccole croci potenziate d'oro.

 

4.2 - Stendardo  Torna a Regolamento Interno

Lo stendardo sociale ha la croce potenziata d'oro in campo rosso, cantonata da quattro piccole croci potenziate d'oro.

 

4.3 - Divisa sportiva   Torna a Regolamento Interno

Il C.d.A. stabilisce la tenuta sociale che comunque dovrà sempre evidenziare lo stemma della Compagnia risponderà in ogni caso alle normative della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco vigenti.

 

4.4 - Sedi Sociali e Sportive

Le Sedi Sociali e Sportive sono riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con le quote sociali annue per l'utilizzo delle aree e delle strutture sociali.

I non Soci saranno ammessi solo quali spettatori nella zona ad essi riservata ed in nessun caso potranno usufruire delle attrezzature sportive, né in alcun modo adoperare proprie attrezzature nelle Sedi Sportive.

I trasgressori saranno ritenuti responsabili del loro operato, e con essi i Soci che avessero permesso o tollerato tale abuso.

Le Sedi Sociali e Sportive sono a disposizione dei Soci nei giorni e nelle ore stabilite negli Ordini di Servizio del C.d.A. ed affissi all'Albo Sociale.

Il C.d.A. potrà disporre, con congruo preavviso, delle Sedi stesse in modo esclusivo ogniqualvolta lo ritenga necessario; di ciò sarà data notizia ai Soci nella maniera più tempestiva possibile, in casi di eccezionalità anche senza preavviso.

Il C.d.A. nominerà i responsabili delle Sedi Sociali e Sportive stabilendo contestualmente le loro mansioni.

 

4.5 - Materiali ed attrezzature sportive   Torna a Regolamento Interno

Nessuno può detenere, a qualsiasi titolo, materiale od attrezzature di proprietà sociale, salvo specifiche autorizzazione del C.d.A., che ne determinerà metodi di utilizzo e tempi di restituzione.

 

4.6 - Classificazione sportiva  Torna a Regolamento Interno

Ai fini dell'attività sportiva, ed in particolare agonistica, tutti i Soci saranno classificati in base alle norme FITARCO.

 

4.7 - Documenti ed archivi  Torna a Regolamento Interno

Se per comodità e convenienza di esercizio chi è investito di determinate mansioni tenga presso di se documenti, libri sociali o comunque oggetti di proprietà sociale è tenuto a restituire quanto in sua detenzione ad ogni richiesta del C.d.A. e comunque in ogni caso allo scadere della sua carica o al suo recesso dalla Compagnia.

 

Art. 5 - Norme di comportamento  Torna a Regolamento Interno

5.1 - Norme generali di Comportamento

Con il termine "Responsabile del campo" si intende il Socio nominato dal C.d.A. con le funzioni di seguito dettagliate.

Con il termine "Responsabile sulla linea di tiro" si intende il Socio individuato come di seguito descritto.

a) Il nominativo del Responsabile del campo è affisso nelle bacheche sociali. Il suo compito è di mantenere gli impianti sportivi in modo che i Soci possano usufruire nel miglior modo delle attrezzature, in particolare provvedendo alla loro corretta utilizzazione e conservazione.

b) E' comunque dovere di tutti i Soci verificare che le attrezzature sociali vengano utilizzate nella maniera più corretta, con l'obbiettivo di mantenere un elevato livello di sicurezza, provvedendo alla notifica delle eventuali necessità di intervento al Responsabile del campo (p. es. alla manutenzione/sostituzione dei paglioni battifreccia, loro corretta controventatura, ecc.).

c) Qualsiasi modifica dello stato del poligono di tiro (come lo spostamento di cavalletti e paglioni) dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile del campo.

d) Il Responsabile sulla linea di tiro è individuato tra i Soci tiratori presenti sulla linea di tiro, secondo la seguente gerarchia: Responsabile del campo, Consiglieri, Istruttori, Soci con maggiore anzianità.
E' compito del Responsabile sulla linea di tiro vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza della pratica di tiro, e delle norme di comportamento.

e) E' obbligatorio per tutti i Soci prima dell'inizio dei tiri controllare ed eventualmente ripristinare la condizione d'uso dei bersagli ed avere la massima cura della proprietà sociale.

f) Possono accedere alla linea di tiro le sole categorie di Soci in regola con il versamento annuo per l'utilizzo delle attrezzature sportive e sociali, e che sono tenuti ad esporre in evidenza la tessera sociale.
I visitatori, anche se accompagnati, non possono esercitare attività arcieristica né intervenire od interferire con quanti si trovano sulla linea di tiro. Gli stessi non potranno superare per alcuna ragione la linea dei poggia archi.

g) E' fatto divieto a chiunque di prestare o riprodurre le chiavi di accesso ai poligoni di tiro. Le stesse potranno essere concesse esclusivamente dal Responsabile del Campo.

h) E' assolutamente vietato il tiro incrociato ed ogni forma di tiro non riconosciuta dalla FITA o dal Regolamento Interno.

i) L'inizio ed il termine dei tiri dovranno essere sincronizzati per tutta la linea di tiro e per tutti i tiratori tra le singole piazzole e nessuno potrà oltrepassare la linea di tiro se non dopo essersi accertato che la stessa è sgombra da tiratori.

j) Sui campi e poligoni di allenamento valgono le regole FITA e FITARCO. In particolare nel ritmo di tiro, cioè non più di quattro arcieri per bersaglio e non più di due a volée.

k) Nel caso in cui nell'Impianto si svolgano dei Corsi di Tiro con l'Arco i ritmi dei tiri saranno regolati dagli Istruttori.

l) Al termine del proprio allenamento ciascun Socio dovrà provvedere alla sistemazione dei materiali Sociali che ha utilizzato.

m) Il Socio che non rispettando il presente Regolamento dovesse creare danno al prossimo, a sé stesso, o comunque mettere in difficoltà la Compagnia e chi la rappresenta, potrà essere immediatamente allontanato dall'Impianto dal Responsabile del Campo o dal Responsabile sulla linea di tiro, in attesa della decisione del C.d.A.

 

Art. 6 - Provvedimenti disciplinari   Torna a Regolamento Interno

6.1 - Sanzioni

Il comportamento dei Soci dovrà essere improntato alla massima correttezza civile e sportiva, e comunque teso al mantenimento del buon nome dell'Arceria e della Compagnia.

Ogni atto di imprudenza o di scorrettezza sarà considerato passibile di provvedimento disciplinare.

Il C.d.A. potrà a suo insidacabile giudizio ed a seconda della gravità applicare i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo verbale, richiamo per iscritto, sospensione cautelativa, sospensione a tempo determinato, espulsione.

Un provvedimento di sospensione fa decadere il Socio da qualsiasi carica Sociale e diritto di cui l'art. 2.3.

La sospensione e l'espulsione dalla Compagnia non danno diritto al Socio sottoposto a tale provvedimento di richiedere il rimborso delle quote sociali già versate, né lo esonerano dal pagamento di quelle che ancora dovesse pagare ai sensi dello Statuto Sociale e del presente Regolamento Interno.

 

6.2 - Procedura  Torna a Regolamento Interno

Chiunque venga a conoscenza di gravi inosservanze a quanto stabilito dalle norme previste dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento Interno e dagli Ordini di Servizio al momento vigenti, è tenuto a darne tempestiva informativa in forma scritta al C.d.A.

Il C.d.A. ha la facoltà di procedere in via immediata ai provvedimenti di richiamo verbale, richiamo per iscritto e di sospensione cautelativa.

Ove l'inadempienza rivesta carattere di particolare gravità, il C.d.A. provvederà ad inoltrare il caso al Collegio dei Probi Viri, che opererà in piena autonomia.

Se ritenuto necessario ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probi Viri, gli interessati potranno essere convocati per delle audizioni.

Quando convocati, gli interessati dovranno rispondere in maniera chiara ed esaudiente alle domande loro poste, tese all'approfondimento della questione.

Qualsiasi atteggiamento di manifesta ostilità, reticenza e/o avversione, nonché la mancata presentazione alle eventuali audizioni, sarà inteso come comportamento avverso alla Compagnia, e quindi passibile di espulsione immediata dalla stessa.

Al termine dei necessari approfondimenti, il Collegio dei Probi Viri relazionerà il C.d.A., proponendo i provvedimenti adeguati al caso.

Ogni provvedimento disciplinare sarà deliberato dal C.d.A. a maggioranza semplice, ad esclusione del provvedimento di espulsione definitiva, che dovrà essere deliberato dal C.d.A. con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

A giudizio insindacabile del C.d.A. i provvedimenti di cui sopra saranno annotati nell' Albo Sociale e resi di pubblico dominio tra i Soci con i mezzi ritenuti opportuni e ove la gravità del caso lo rendesse necessario, potrà essere reso noto anche all'esterno della Compagnia.

 

Art. 7 - Approvazione  Torna a Regolamento Interno

Il presente Regolamento Interno della Compagnia integra lo Statuto Sociale, si completa con le Disposizioni Federali, con gli Ordini di Servizio emanati dal C.d.A., ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del C.d.A.

 


STATUTO
1° COMPAGNIA ARCIERI DELLA CITTÀ DI FIRENZE
"UGO DI TOSCANA"


TITOLO I
COSTITUZIONE - DURATA SCOPI

 

ART. 1

La Prima Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze "UGO di Toscana" fondata nel 1965 è costituita in Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione di:

“I° COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DELLA CITTÀ DI FIRENZE”

UGO DI TOSCANA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA",

con sede in Firenze, loc.Ugnano Via dei Pozzi di Mantignano senza n.c..

La società ha durata sino al 31 dicembre 2025 e potrà, essere prorogata a norma di legge.

ART. 2

La Società, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- la divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva nonché di fa­vorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione la gestione dei relativi impianti;

- la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di atleti arcieri, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività socio - culturale in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle diretti­ve della Federazione Italiana Tiro con l'Arco e dei suoi organi, nonché del CONI. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione alla gestione delle società affiliate.

ART. 3

La Società potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti gli sco­pi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e necessario al conseguimento degli scopi sociali, potrà gestire circoli ri­creativi con la possibilità di offrire ai soci servizio di bar tavola calda e piccola ristorazione.

La Società potrà costituire propri centri sportivi ed acquistare le attrezzature atti al conseguimento degli scopi sociali.

A tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o, affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indi­rettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi com­presa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La Società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua imma­gine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

ART. 4

La Società, tra l'altro, potrà:

a) dare adesioni a partecipazioni ad enti ed organismi consortili economici e fidejussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi gli approvvigionamenti ed il credito;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi garanzia, sotto qualsia­si forma, per ottenere il credito ai soci ed alla società presso Banche ed Enti sem­pre per il conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al limite di legge.

Possono far parte della Cooperativa tutte le persone fisiche o giuridiche che non abbiano interessi contrari con gli scopi sociali.

Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci elementi tecnici ed amministrati­vi necessari per il buon funzionamento della cooperativa.

ART. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, che ne delibererà o meno l'ammissione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, co­dice fiscale e professione;

b) per le persone giuridiche l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 4 del presente statuto;

c) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere;

d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni re­golarmente approvate e l'eventuale regolamento interno.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla data in cui viene ricevuta; eventuali soci onorari potranno essere nomi­nati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

ART. 7

II nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, te­nuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- su sua richiesta, secondo il dettato dell'art. 2526 cod. civ. ,

- ove non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e non versi la somma, per ciascun esercizio sociale, determinata dagli ammini­stratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

 

ART. 9

Nel caso di recesso di un socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio viene escluso, su delibera del Con­siglio di Amministrazione, qualora:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società oppure crei dissidi o disordini fra soci;

e) svolga in proprio, od alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza quella della Società o previste dall'art. 2, d) non osservi le disposizioni. contenute nel presente statuto o nell'eventuale re­golamento interno;

e) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

f) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qual­siasi titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere d-e-f- il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a regolarizzare la sua posizione; l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si man­tenga inadempiente.

ART. 11

Il socio receduto od escluso, quando non trova applicazione l'art. 10, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rap­porto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di de­cadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti soci uscenti saranno devolute alla riserva straordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per pagamento dei conferi­menti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

 

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE

 

ART. 12

La 1° Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze Ugo di Toscana è una società cooperativa a responsabilità limitata.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Lire 500.000 (cinque cento mila) e non in­feriore al limite massimo di legge.

b) dalle quote di ammissione versate dai soci e da quelle acquisite dalla Società a norma del presente Statuto;

c) dal fondo di riserva ordinaria che non sarà inferiore al 20% (venti per cento)

d) dai fondi speciali che vengono istituiti per determinati scopi e da ogni altro fondo ed accantonamento costituito da sussidi e premi governativi o da altri in­troiti comunque ammessi dalla Legge;

e) dall'eventuale Fondo di Riserva straordinaria;

1) da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari ri­schi e in previsione di oneri futuri;

g) da beni immobili ed ogni altra proprietà;

h) da eventuali titoli e partecipazioni.

 

ART. 13

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore dovranno essere versati con­testualmente alla sottoscrizione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sotto­scritte dai soci durante l'esistenza della Società.

ART. 14

Le quote sociali non possono essere cedute sottoposte a pegno o a vincolo né pos­sono essere cedute a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni, dovrà pronunciarsi sulla richie­sta, indicando l’acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello propo­sto dal socio.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 15

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio corredato dalla nota integrativa e dalla relazio­ne del collegio sindacale ai sensi di legge, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

Gli utili netti di bilancio potranno essere così destinati:

a) non meno del 20% (venti per cento) verrà devoluto alla riserva ordinaria a norma dell'art. 2536 del Codice Civile;

b) una quota ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera­zione, nella misura prevista dalla legge anche ai fini del godimento delle agevola­zioni fiscali previste per le società cooperative.

c) una eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in mi­sura non superiore a quella prevista dalla legge ai fini del riconoscimento della finalità mutualistica e del godimento della agevolazioni fiscali previste per le co­operative.

Inoltre, l' assemblea, o se da questa delegato il Consiglio di Amministrazione, potrà disporre che una quota dell'utile netto residuo, dedotte comunque le quote destinate alla riserva legale e al fondo per la promozione e lo sviluppo della co­operazione, sia destinata ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge ai fini del riconoscimento della finalità mutualistica e del godimento delle agevolazioni fiscali previste per la so­cietà cooperative.

L'Assemblea potrà sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del prece­dente comma, e fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, che sono inderogabili e devono essere anche in fatto osservate, la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta a fondo di riserva indivisibile.

I fondi di riserva o di ammortamento ed accantonamento non possono, per la du­rata della Società essere comunque distribuiti ai soci.

ART. 17

Eventuali perdite saranno coperte attingendo prima alle riserve poi saranno i soci a coprirle contribuendo in misura pari al capitale da loro sottoscritto.

 

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 18

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Probiviri.

ART. 19

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio sinda­cale, ove il loro mandato sia scaduto;

c) la determinazione. dell'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci; d) la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea potrà anche deliberare su eventuali responsabilità di amministratori e sindaci.

ART. 20

II Consiglio d'amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i so­ci, oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nell'albo della sede e/o comunicata con lettera raccoman­data a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convo­cazione che dovrà essere tenuta entro i 10 giorni successivi. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ART. 21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima, convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Per le assemblee che hanno per oggetto lo scioglimento anticipato della società, le modificazioni dello statuto e la fusione della società, perché siano valide le relati­ve deliberazioni, occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favo­revole di quattro quinti degli intervenuti; in questo caso, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società, la dichiarazione di recesso deve essere co­municata con raccomandata, dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.

Per tali deliberazioni, devono essere inoltre rispettate le vigenti disposizioni statali e federali relative alla loro approvazione.

Ogni assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i soci sono stati rego­larmente convocati.

ART. 22

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Ciascun socio ha diritto ad un voto solo.

I soci che per qualsiasi motivo non posso


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